Nel nostro mondo globalizzato, seppure rallentato dalla pandemia, le merci si spostano quotidianamente da una parte all’altra del pianeta. 

Le aziende, aprendosi ai mercati internazionali, guadagnano nuovi sbocchi commerciali che facilitano la crescita del loro business. 

In questo contesto diventa fondamentale, per garantire il successo della strategia di internazionalizzazione, muoversi correttamente anche in dogana

Per questo motivo l’articolo propone un approfondimento sul tema dell’origine (preferenziale) delle merci

Cosa si intende con origine delle merci?

Innanzitutto, l’origine è uno dei quattro elementi fondamentali dell’accertamento doganale e viene attribuita ad ogni merce soggetta ad import o export. In particolare, ai sensi dell’articolo 60 CDU: “(La merce) è originaria del paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in una impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”. 

Semplificando, il concetto presume due condizioni necessarie: una lavorazione sostanziale dei materiali oppure la fabbricazione di un nuovo prodotto.

Esistono due tipologie di origine doganale: preferenziale e non preferenziale:

Con origine non preferenziale si identifica l’origine commerciale dei beni, ovvero quella che conferisce l’etichettatura “made in” del prodotto stesso. 

L’origine preferenziale invece, assume un impatto significativo sia per le aziende che appunto per gli operatori del mondo export, come il Temporary Export Manager. Infatti, conferisce il diritto a trattamenti daziari agevolati, dall’esenzione alla riduzione parziale. 

Vediamo quindi come funziona e come muoversi per ottenerne il riconoscimento:

Innanzitutto, l’origine preferenziale è un concetto astratto e si concretizza solamente in riferimento ad un accordo tra due o più paesi, che ne disciplina le condizioni. Perciò, il presupposto per ottenere il riconoscimento è l’esistenza di un accordo di libero scambio (ALS), denominato nel gergo tecnico come FTA – Free Trade Agreement, tra il Paese di partenza della merce ed il Paese (o gruppo di Paesi nel caso di accordi multilaterali) che la riceve. Nella fattispecie, gli accordi preferenziali sono di tipo negoziale e quindi possono prevedere regole differenti per determinare le condizioni di origine preferenziale.

Se consideriamo un’azienda italiana, deve attenersi alla normativa degli accordi che l’Unione Europea firma con gli Stati terzi. 

Più concretamente, l’origine preferenziale rappresenta un vantaggio competitivo significativo dato che permette l’export di un prodotto con esenzione di dazio doganale o dazio ridotto

Come? 

Quando la merce arriva in dogana extra-UE, le autorità che si occupano dello sdoganamento emettono una bolla di importazione con sgravio daziario e l’importatore potrà quindi ottenere le proprie merci senza pagare il dazio previsto o con una sua considerevole riduzione.

Ma come funziona il dazio doganale? 

Il dazio doganale è un’imposta indiretta che colpisce la circolazione dei beni da uno Stato a un altro, che viene accertata e riscossa nel momento in cui la merce entra nel territorio doganale dello Stato.

Solitamente viene calcolato in percentuale sul valore della merce, in funzione della tipologia merceologica e di conseguenza, in base al codice doganale di identificazione.  

Quali sono i passaggi che l’azienda deve affrontare per vedersi riconoscere l’origine preferenziale sui propri prodotti. 

Innanzitutto, deve verificare l’esistenza di un Free Trade Agreement tra i due paesi di interesse. (consultabile sul sito della Commissione Europea). 

In tal caso, può procedere ad analizzare le condizioni doganali necessarie

La merce soggetta ad operazioni import-export è identificabile in 4 macro-categorie

1. Se il prodotto è interamente ottenuto in un singolo Paese di provenienza

Ad esempio, un bene prodotto interamente in Italia, avrà origine non-preferenziale “Made in Italy” ed origine preferenziale UE, godendo quindi di esenzione o sgravi daziari alle dogane dei Paesi terzi con cui l’Unione ha firmato accordi di libero scambio. 

2. Se il prodotto è interamente ottenuto all’interno del gruppo di paesi firmatario di FTA

Prendiamo il caso Europeo, un’azienda esporta un prodotto finale al cui interno inserisce componenti di origine ad esempio italiane, tedesche e austriache. In questo modo, l’origine preferenziale UE è data dal totale di componenti e/o lavorazioni tutte esclusivamente di origine UE.

3. Se il prodotto è interamente ottenuto al di fuori del gruppo di Paesi firmatario di FTA

In questo caso il prodotto avrà origine e provenienza differenti e non può quindi godere dello status di origine preferenziale in dogana. Vediamo un esempio pratico: un’azienda italiana acquista merce da un’azienda turca, e la rivende sul mercato statunitense, senza effettuare lavorazioni o trasformazioni sostanziali. La merce vedrà quindi riconoscersi in dogana USA il regime daziario tradizionale previsto dalla normativa.

Ma…

4. Se il prodotto è ottenuto all’interno della UE con utilizzo componenti, materie prime, semilavorati, lavorazioni Extra-UE.

In questo caso, bisogna verificare se la componente extra-UE all’interno del prodotto possa compromettere o meno l’attribuzione dell’origine preferenziale UE al prodotto finito. Il Nuovo Codice Doganale, Reg. UE 952/2013, disciplina gli accordi firmati dall’UE con i paesi terzi. In sintesi, ottengono l’origine preferenziale UE quei prodotti che hanno componenti sì extra-UE ma sono sufficientemente lavorati o trasformati all’interno del territorio europeo. In particolare, quando soddisfano due macro-regole, che si ripetono in modo frequente e molto spesso alternative: il cambio di voce di doganale tra il prodotto e componenti Extra-UE utilizzati e la percentuale di componenti Extra-UE sul valore del prodotto finito inferiore ad una determinata soglia di tolleranza (es: ≤ 30% del prezzo EXW del prodotto finito). La normativa prevede poi anche altre sotto-regole, applicate a settori merceologici particolari. 

La prima macro-regola attesta che la lavorazione del prodotto svolta all’interno del territorio europeo è sufficiente per ottenere l’origine preferenziale UE poiché è stato creato un “nuovo prodotto”. La seconda macro regola invece è volta a considerare una soglia per considerare irrilevante l’utilizzo di materiale extra-EU e conferire l’origine preferenziale UE. 

[Per approfondire i dettagli si rimanda all’Allegato II del Nuovo Codice Doganale, che elenca tutte le voci doganali esistenti associate a specifiche regole di origine da dover rispettare per ottenere l’origine preferenziale UE del proprio prodotto finito]

Delineata la fattispecie, al fine di ottenere i vantaggi economici derivanti dall’applicazione delle regole sull’origine preferenziale, l’operatore deve presentare, all’atto dell’importazione, la documentazione che attesti che le merci in oggetto soddisfino i requisiti imposti dalla normativa.

I documenti richiesti dagli accordi di libero scambio o dal sistema delle preferenze generalizzate sono:

  1. Certificato di circolazione EUR 1 o EUR-MED emesso dall’Unione Europea per i paesi che hanno sottoscritto accordi di libero scambio;
  2. Certificato di origine Form-A per le merci provenienti dai paesi beneficiari del Sistema delle preferenze generalizzate;
  3. Dichiarazione su fattura sottoscritta dal soggetto esportatore, ammessa in alternativa alle altre prove di origine;
  4. Certificato ATR per l’esportazione verso la (o per l’importazione dalla) Turchia di merci immesse in libera pratica nel paese di provenienza.

Ad ogni modo, questi documenti vengono preparati e redatti al momento della singola spedizione, diretta all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

I vantaggi dell’origine preferenziale

Concludendo, molto spesso le aziende che esportano non considerano i vantaggi sia economici che logistici che il riconoscimento di origine preferenziale conferisce. 

Poter accedere, aggiustando il proprio prodotto alle condizioni normative doganali, a mercati esteri con esenzioni o sgravi daziari aiuta a creare un potenziale vantaggio competitivo che può trasformarsi in una riduzione del prezzo del bene sul mercato estero. 

Perciò, considerare il tema dell’origine preferenziale in un processo di internazionalizzazione può risultare fondamentale per raggiungere il successo del progetto. 

Il TEM può aiutarti ad indirizzare correttamente anche questo processo operando in prima persona o coinvolgendo esperti doganalisti, spedizionieri e le autorità doganali stesse. 

Riccardo Cima

Scarica i nostri eBook gratuiti

Ebook dedicati ad aziende e TEM che vogliono approfondire tematiche particolari su export e internazionalizzazione.

Contattaci per approfondire

Per qualsiasi domanda, dubbio o necessità, TEM PLUS è sempre a tua completa disposizione.